Lavori edili eseguiti senza contratto

Come contestare dei lavori edili eseguiti senza contratto

Vuoi contestare dei lavori edili eseguiti senza un contratto scritto?

Non preoccuparti perché la legge prevede espressamente che si possa agire per tutelarsi.

Nell’articolo infatti ti spieghiamo quali garanzie sono previste in caso di opere non conformi o prezzi extra rispetto a quelli pattuiti.

 

 

Lavori edili eseguiti senza contratto di appalto

Anche se la legge non richiede necessariamente un contratto scritto e spesso i lavori edili vengono eseguiti basandosi solo su un preventivo dettagliato ma privo di firma, avere una scrittura privata firmata è una garanzia per eventuali contestazioni.

Tuttavia, un appalto verbale mantiene le stesse caratteristiche legali di un contratto scritto, come:

  • la garanzia decennale sui difetti di costruzione
  • il diritto di recesso.

Ciò significa che si ha comunque diritto a contestare un’opera eseguita in modo non conferme a quanto pattuito o un prezzo extra non concordato.

 

Come contestare il prezzo di lavori fatti senza contratto

Se sorgono contestazioni sul prezzo dei lavori edili concordato verbalmente, le fatture della ditta non sono sufficienti a dimostrare il credito.

E anche se l’appaltatore può richiedere un decreto ingiuntivo, il committente può sempre opporsi entro 40 giorni.

Sarà poi la ditta a dover provare l’esecuzione dei lavori e il preventivo concordato in tribunale.

Il giudice, in caso di dubbi, determinerà un equo compenso per i lavori effettivamente svolti, anche con l’ausilio di un consulente tecnico per valutare la qualità dei lavori.

Se ti trovi in questa situazione e hai bisogno di assistenza per contestare il prezzo o difenderti da un decreto ingiuntivo, noi possiamo aiutarti e proteggere i tuoi diritti.

 

La nostra assistenza

Siamo consapevoli delle difficoltà che puoi incontrare nell’affermare i tuoi diritti, motivo per cui ci impegniamo ad ascoltarti attentamente e comprendere appieno le tue esigenze.

Il nostro obiettivo è alleviare le tue preoccupazioni, offrendoti assistenza qualificata, con l’apporto di avvocati specializzati in materia che ti terranno aggiornato sul progresso della pratica.

Lavoreranno per farti ottenere il riconoscimento dei tuoi diritti, valutando la strategia migliore in base al tuo caso.

Leggi su Trustpilot le esperienze di chi prima di te si è fidato di noi per soddisfare le tue stesse esigenze e risolvere i tuoi stessi problemi.

 

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La ditta edile incaricata non completa i lavori: come tutelarsi?

Se la ditta edile incaricata non completa i lavori, il committente ha diritto a un risarcimento per i danni subiti, anche senza un contratto formale ma con un preventivo accettato.

In questi casi, è possibile richiedere la risoluzione per grave inadempimento e il risarcimento dei danni se i lavori non eseguiti sono significativamente superiori a quelli previsti.

Il preventivo e il contratto firmato sono prove valide per dimostrare l’accordo iniziale. Se ti trovi in questa situazione, possiamo aiutarti a tutelare i tuoi diritti e a ottenere il risarcimento che ti spetta.

 

Cosa sostiene la giurisprudenza sulla questione

Quando un’impresa edile viene incaricata di eseguire lavori, si crea un rapporto di fiducia che prevede la corretta esecuzione delle opere e il pagamento del corrispettivo. La giurisprudenza sostiene che, in caso di inadempimento, l’art. 1455 c.c. consente la risoluzione del contratto solo se l’inadempimento è grave e compromette l’interesse dell’altra parte.

L’art. 1454 c.c. permette al committente di intimare l’adempimento all’appaltatore entro un termine preciso; se non rispettato, si può procedere per vie legali.

Noi possiamo aiutarti a tutelare i tuoi diritti in queste situazioni, assistendoti nel processo di diffida e risoluzione del contratto, garantendo il riconoscimento dei tuoi diritti.

 

Valutazione sulla gravità dell’inadempimento della ditta

La valutazione sulla gravità dell’inadempimento di una ditta edile si basa su criteri specifici.

Secondo la giurisprudenza, la gravità dell’inadempimento dell’appaltatore non si misura solo sull’entità della prestazione non adempiuta, ma anche sul valore totale del corrispettivo concordato nel contratto.

Questo deve essere determinato attraverso un criterio di proporzionalità tra l’obbligazione non adempiuta e il valore complessivo dell’opera.

Non si considera solo il danno immediato, ma anche la finalità del rapporto, la volontà delle parti e l’interesse concreto del committente affinché i lavori siano eseguiti correttamente e puntualmente.

Se hai dubbi sulla gravità dell’inadempimento dei lavori edili o necessiti di assistenza per garantire che i lavori siano svolti a regola d’arte, noi possiamo aiutarti.

 

 

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