Errore medico prescrizione

Responsabilità medica e termine di prescrizione per il risarcimento danni

In caso di responsabilità medica la prescrizione si riferisce al termine entro cui è possibile richiedere il risarcimento dei danni.

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Qual è il termine di prescrizione per il risarcimento da danno medico?

Il termine di prescrizione per errore medico varia a seconda del soggetto responsabile, sia esso il medico o la struttura ospedaliera.

La Legge Gelli-Bianco distingue infatti tra responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale, influenzando sia i tempi per l’azione legale che l’onere della prova.

  • per quanto riguarda la struttura ospedaliera, che risponde in regime di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è di 10 anni
  • per i medici operanti privatamente, che rispondono in regime di responsabilità extra-contrattuale, il termine è ridotto a 5 anni.

I tempi sono comunque abbastanza favorevoli al paziente leso, consentendogli così di agire con calma per raccogliere tutte le prove necessarie e valutare adeguatamente il danno subito, prima di intraprendere un’azione legale.

 

Errore medico: dopo quanto è possibile richiedere il risarcimento

La prescrizione per colpa medica decorre dal momento in cui il danneggiato può far valere il suo diritto (art. 2935 del Codice Civile).

Per danni da intervento chirurgico o cura errata, la prescrizione inizia quando il paziente si rende conto del danno e della sua causa.

In caso di decesso causato da errore medico:

  • gli eredi hanno 10 anni dalla data del decesso per richiedere il risarcimento per i danni subiti dalla vittima
  • la richiesta di risarcimento per la perdita del rapporto parentale prescrive dopo 5 anni dalla data del decesso

Queste norme stabiliscono chiaramente i termini entro cui i diritti possono essere esercitati in caso di errore medico.

 

Come si calcola il risarcimento danno da responsabilità medica?

Per la quantificazione di un danno attribuibile a un medico e/o a una struttura sanitaria, è necessario fare riferimento alla legge Gelli-Bianco (L. 24/2017), che ha modificato la normativa precedente in materia di responsabilità medica, ossia la legge Balduzzi (L. 189/2012).

L’articolo 7, comma 4, della legge Gelli-Bianco stabilisce che il danno imputabile a una struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, o a un professionista sanitario, deve essere calcolato e risarcito conformemente agli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private.

Questo riguarda il calcolo del danno biologico per lesioni di lieve entità (micropermanenti).

Per il calcolo del risarcimento delle lesioni più gravi (macropermanenti, tra 10 e 100 punti di invalidità), è prassi prevalente fare riferimento alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.

 

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Decesso del paziente: chi può chiedere il risarcimento danni errore medico?

In questa situazione, i familiari hanno la possibilità di richiedere il risarcimento, ma i termini di prescrizione variano a seconda del tipo di danno.

Gli eredi, che ereditano il diritto, possono presentare una richiesta di risarcimento per i danni subiti direttamente dal defunto entro 10 anni dalla sua morte.

Se invece desiderano richiedere un risarcimento per la perdita del rapporto parentale con il loro familiare, devono farlo entro 5 anni dalla data del decesso.

 

Quando si interrompe la prescrizione nei casi di errore medico?

La prescrizione dei tempi può essere interrotta o sospesa da azioni compiute dal danneggiato o dai suoi eredi.

L’interruzione, come previsto dall’art. 2945 del Codice Civile, comporta l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione.

È quindi di notevole importanza, specialmente nei casi di errore medico, sapere come interrompere il decorso dei tempi stabiliti.

La legge prevede che tale effetto interruttivo possa derivare dalla notifica di un atto alla struttura sanitaria o al medico.

Questo può includere una richiesta di risarcimento del danno, un’istanza di mediazione o una diffida.

Tuttavia, affinché si verifichi l’interruzione, è necessario che il documento indichi chiaramente il soggetto a cui è indirizzata la richiesta e la natura della richiesta stessa, che sia un risarcimento o un adempimento specifico.

 

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