contestazione di lavori non eseguiti a regola d’arte

Contestazione dei lavori non eseguiti a regola d’arte: ecco come ti aiutiamo

Vuoi procedere con la contestazione di lavori non eseguiti a regola d’arte e cerchi assistenza?

Affidandoti al nostro team di avvocati esperti puoi ottenere la consulenza legale di cui hai bisogno per risolvere la questione.

 

 

Come contestare i lavori non eseguiti a regola d’arte

Se hai riscontrato difetti nei lavori edili eseguiti, l’appaltatore è obbligato a correggerli a sue spese o, in alternativa, a ridurre il prezzo.

Se i difetti sono così gravi da compromettere l’utilizzo dell’opera, possiamo invece richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Per procedere con la contestazione opere edili abbiamo 60 giorni dalla scoperta dei difetti, seguiti da due anni per intraprendere azioni legali.

Non sai da dove iniziare? Affidati a noi: ti guideremo passo dopo passo per ottenere giustizia.

 

La nostra assistenza a tua difesa

Se stai valutando di contestare i lavori eseguiti non a regola d’arte, sappiamo come aiutarti. Inviata la tua segnalazione, ci autorizzi a trasmetterla al nostro partner convenzionato, Unione dei Consumatori (associazione per la difesa dei diritti dei cittadini, www.unionedeiconsumatori.it), che ti contatterà con i suoi operatori.

Consulenti e avvocati specializzati nel settore si impegneranno a tutelare i tuoi diritti, avviando le seguenti attività:

  • Redazione di una contestazione formale nei confronti dell’appaltatore
  • Avvio di eventuali trattative per la correzione dei difetti o la riduzione del prezzo
  • Azioni legali per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, se necessario.

Ma non solo…Valutiamo, di caso in caso, la possibilità di assisterti gratuitamente, offrendoti assistenza legale patrocinata dallo Stato (se non superi i limiti reddituali richiesti dalla legge).

 

Di noi ti puoi fidare, perché possiamo provare ciò che promettiamo!

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Segnala il tuo problema

Dichiaro di aver letto e accettato l’ informativa privacy ai sensi e per gli effetti art.7 e ss. e art.13 del Reg.(UE)2016/679

 

Il risarcimento danni per lavori non eseguiti a regola d’arte

Se hai riscontrato dei lavori edili non eseguiti a regola d’arte, puoi avere diritto a un risarcimento. I lavori non a regola d’arte possono causare danni significativi e compromettere la funzionalità dell’opera realizzata.

Segnalati i difetti, verrà disposta una perizia per una valutazione e quantificazione dei danni.

Formalizzeremo la richiesta di risarcimento e chiederemo la correzione dei difetti.

Non lasciare che lavori scadenti compromettano il tuo progetto. Agisci ora e proteggi i tuoi diritti con il nostro supporto!

 

Come si calcola il risarcimento dei danni

Per determinare il risarcimento dei danni, il committente deve ottenere il medesimo beneficio economico che avrebbe avuto se l’inadempimento dell’appaltatore non fosse avvenuto.

Tale beneficio va calcolato in base al costo necessario per correggere i vizi e le difformità riscontrati, oppure valutando l’impatto di questi vizi sul valore complessivo del corrispettivo pattuito.

Questa stessa regola si applica anche nel caso in cui il committente scelga di richiedere solo il risarcimento del danno, che solitamente include il rimborso delle spese sostenute per eseguire i lavori di ripristino affidati a terzi.

 

Responsabilità appaltatore

L’appaltatore è sempre ritenuto responsabile verso il committente per eventuali vizi o difformità nell’esecuzione del lavoro, anche se questi dipendono dall’operato del subappaltatore.

Dopo aver completato l’opera, l’appaltatore ha l’obbligo di garantire che essa sia priva di vizi (cioè difetti nelle modalità o nella qualità del lavoro rispetto agli standard professionali) o di difformità (cioè discrepanze rispetto alle specifiche contrattuali o progettuali). Tuttavia, nel contratto le parti possono stabilire delle modifiche o limitazioni a questa garanzia.

L’appaltatore è responsabile per vizi o difformità anche nei seguenti casi:

  • Vizi o difformità di entità non grave, a meno che il contratto non disponga diversamente.
  • Se l’opera è stata realizzata sulla base di un progetto fornito da terzi, l’appaltatore è comunque tenuto a seguire le regole dell’arte.
  • Se l’opera è stata realizzata con l’intervento del committente, ma l’appaltatore mantiene un adeguato grado di autonomia e discrezionalità nell’esecuzione.
  • Se i vizi o difformità derivano da errori di progettazione o direzione dei lavori e l’appaltatore, pur accorgendosene, non ha tempestivamente informato il committente e non ha formalmente manifestato il proprio dissenso.

 

 

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