Ferie non godute scuola

Ferie non godute scuola e il diritto al pagamento

In caso di ferie non godute scuola è possibile ottenere un’indennità sostitutiva.

Noi offriamo supporto legale personalizzato per verificare la posizione del singolo insegnante, calcolare le somme spettanti e avviare le procedure necessarie per il recupero degli importi non corrisposti.

 

 

Ferie non godute precari scuola: i diritti dei docenti

Gli insegnanti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno che non vengono collocati d’ufficio in ferie durante le sospensioni delle lezioni (come ad esempio nel periodo natalizio, pasquale o nei giorni che vanno dall’8 al 30 giugno), risultano regolarmente in servizio e, se non hanno presentato una richiesta formale di ferie, non possono essere considerati automaticamente in vacanza.

Per questo motivo, qualora non abbiano avuto la possibilità di usufruire dei giorni spettanti, hanno diritto a ricevere un’indennità economica a titolo di compensazione per le ferie non godute scuola durante l’anno scolastico.

 

Il diritto all’indennità sostitutiva: i requisiti

Il docente ha diritto a ricevere la retribuzione per le ferie non godute se, nel corso dell’anno scolastico, non presenta alcuna richiesta di ferie e non riceve, allo stesso tempo, una disposizione formale dal dirigente scolastico che lo inviti a farlo.

In assenza di un simile sollecito scritto, infatti, l’insegnante rimane a tutti gli effetti in servizio anche durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e può quindi pretendere la corresponsione dell’indennità economica per le ferie maturate ma non godute.

 

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Il diritto all’indennità sostitutiva: prescrizione

Il diritto a ricevere il compenso per le ferie maturate ma non fruite non è illimitato nel tempo: si estingue infatti dopo 10 anni.

Questo significa che un docente può avanzare richiesta per le somme relative agli ultimi dieci anni di servizio.

L’importo recuperabile può essere significativo: per esempio, con 26 giorni di ferie non utilizzati, l’insegnante avrebbe diritto a circa 1.690 euro per ogni anno, calcolando un valore giornaliero di circa 65 euro.

 

Come calcolare i giorni di ferie: un esempio

Il CCNL Scuola prevede regole comuni in materia di ferie sia per i docenti di ruolo sia per quelli con contratto a termine.

La differenza principale riguarda la durata del rapporto di lavoro, che influisce direttamente sul numero di giorni maturati.

Per gli insegnanti di ruolo il diritto alle ferie è così determinato:

  • 30 giorni all’anno se l’anzianità di servizio è inferiore a 3 anni;
  • 32 giorni all’anno se l’anzianità supera i 3 anni.

A questi si aggiungono ulteriori giornate di riposo stabilite dalla normativa vigente.

Diversamente, per i docenti assunti a tempo determinato, il calcolo delle ferie avviene in proporzione ai mesi di servizio effettivamente prestati.

 

Obblighi del Dirigente Scolastico

Secondo la normativa vigente, confermata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, i dirigenti scolastici rivestono un ruolo centrale nella gestione corretta delle ferie dei docenti. Le loro responsabilità principali consistono nel:

  • comunicare in modo chiaro e puntuale agli insegnanti il numero di giorni di ferie maturati e le modalità per usufruirne;
  • invitare ufficialmente i docenti a presentare domanda di ferie, precisando che la mancata fruizione può comportare la perdita sia delle ferie stesse sia del relativo compenso sostitutivo.

Se il dirigente non adempie a questi obblighi informativi, l’amministrazione scolastica può essere tenuta a riconoscere al docente l’indennità economica per le ferie non utilizzate.

 

 

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